 |
 |
| Esenzione dall'imposta sulle successioni e donazione dei trasferimenti di quote sociali ed azioni |
 |
| Venerdì, 30 Luglio , 2010 |
Con la risoluzione n. 75/E del 26 luglio 2010 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile ai trasferimenti di azienda e partecipazioni sociali ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni. Sono esenti dall'imposta di successione le trasmissioni di partecipazioni in società di capitali se si tratta di azioni o quote 'mediante le quali è acquisito o integrato il controllo' della società. Ciò si verifica se gli eredi, già soci di minoranza della società, acquisiscono il controllo della stessa per effetto dell'acquisto ereditario. La partecipazione già posseduta prima della successione può essere sia una partecipazione 'diretta', intestata cioè alla persona fisica che la assume in qualità di erede, che una partecipazione 'indiretta' e cioè posseduta per il tramite di un'altra società. Occorre ricordare poi che l'esenzione dall'imposta di successione e donazione è subordinata alla circostanza che gli aventi causa rendano apposita dichiarazione nell'atto di donazione o nella dichiarazione di successione, circa la loro volontà di proseguire l'attività d'impresa ovvero mantenere il controllo societario.
(Vedi risoluzione n. 75 del 2010)
|
|
 |
|
|